Normativa di riferimento
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Alla data di pubblicazione della presente dicitura, costantemente monitorata ed eventualmente aggiornata, non sussistono incarichi extra-istituzionali autorizzati al/i dipendente/i.
E’ stato circolarizzato un modulo di richiesta, con indicazione al/i dipendente/i di formalizzare eventuali istanze allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, disciplinati da apposita procedura
L'Ordine non ha alle proprie dipendenze personale con inquadramento dirigenziale. Per tale ragione le sezioni "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" e "Titolari di incarichi dirigenziali", nonché i conseguenti obblighi di pubblicazione di dati relativi a dette figure, non sono applicabili.