Triennio formativo ECM 2020/2022

Queste in sintesi le regole stabilite dalla Commissione Nazionale ECM per il triennio formativo 2020/2022, alla luce delle determinazioni assunte in materia.

É confermato l’obbligo formativo di 150 crediti nell’arco del triennio e viene previsto uno “sconto” di 30 crediti per i professionisti che nel precedente triennio  hanno conseguito da 121 a 150 crediti. Lo “sconto” è invece di 15 crediti per coloro che nel precedente triennio hanno conseguito da 80 a 120 crediti. La Commissione ha inoltre attribuito un “premio” di 15 crediti per coloro che nel triennio precedente hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale.

Per la mancanza di crediti ECM nel triennio 2014-2016 e/o nel triennio 2017-2019 si possono sanare accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione “Spostamento Crediti” all’interno della quale è possibile visualizzare l’elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.
Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021 entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare di competenza al triennio 2014-2016 e 2017-2019 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM che sono terminate entro il 31-12-2021. I crediti spostati seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti in altri trienni, utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo ai trienni in cui sono stati originariamente acquisiti o dal quale sono già stati spostati.
Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo sarà automaticamente ricalcolato e aggiornato. È importante ricordare che l’operazione di spostamento è irreversibile per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.
Con la delibera della CNFC del 15-12-2021 è stata inoltre riconosciuta al Co.Ge.A.P.S. la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Il pensionamento esenta dall’obbligo ECM - E’ prevista la possibilità di esenzione  per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.
In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel modulo online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico. Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15-12-2021) il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per il pensionamento. In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare le loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

La Commissione Nazionale ECM ha anche deciso che già dal  triennio 2017/2019 i crediti acquisibili mediante autoformazione siano aumentati alla percentuale del 20% del debito formativo individuale (in precedenza era il 10%).

Infine la Commissione Nazionale ECM ha ribadito che l'obbligo formativo, per i giovani neo-iscritti all'Ordine, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

Per la consultazione del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario è possibie consultare la pagina http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf



Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM: Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani 

L'accesso avviene solo con lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) Quando si fa il primo corso ECM vengono inseriti i crediti nel database di Co.Ge.A.P.S., è necessario ricordare che il provider che conserverà lo storico di tutti i corsi e sarà in grado di restituire la certificazione del soddisfacimento dell'obbligo ECM. E' necessario ricordare che chi gestisce il corso ECM, il provider, ha 90 giorni di tempo per trasferire i dati del corso dal momento in cui è terminato il corso. Questo però vale per i soli corsi ECM accreditati a livello nazionale, i crediti ECM dei corsi accreditati dalle regioni, come quelli degli ospedali pubblici, compaiono anche 9 mesi dopo il corso.  E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.
Nella sezione FAQ (Domande frequenti) di questo sito è presente un riepilogo delle principali cose importanti da sapere in materia di ECM.

Per consultarle: www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/256-ecm-alcune-cose-importanti-da-sapere

Modulistica autocertificazione ECM
Stampa Email
Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS alcune fattispecie personali che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire.

Tali fattispecie riguardano soprattutto le seguenti ipotesi:
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESONERO dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESENZIONE dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM maturati in qualità di TUTOR;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per riconoscimento di attività formative svolte all'ESTERO;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;
- casi in cui il professionista intende segnalare la propria AUTOFORMAZIONE individuale.

In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica sottostante. L'inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione) tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

Link utile per la modulistica http://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx

 

Si ricorda che attualmente il certificato di compiuto assolvimento dell'obbligo ECM rilasciato dall'Ordine riguarda esclusivamente il Triennio 2014/2016 e 2017-2019. L'attuale triennio 2020-2022 sarà certificabile solo a conclusione dello stesso.

Scadenze corsi FAD FNOMCeO
Stampa Email
Com'è noto, la FNOMCeO - Federazione Nazionale Ordini dei Medici - organizza corsi FAD (formazione a distanza) sul Governo Clinico, rivolti a tutti i medici e gli odontoiatri italiani, utili per l'acquisizione dei crediti ECM e totalmente gratuiti.

I corsi attualmente attivi sono consultabili sull'apposita pagina della FNOMCeO: https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/ nella quale è possibile registrarsi per poter accedere ai corsi e consultare l'esito dei corsi ai quali si è partecipato.

La FNOMCeO invia automaticamente gli attestati di superamento dei corsi, con indicato il valore di crediti ECM conseguiti, al termine dei corsi stessi.

Deducibilità dei costi per l'ECM
Stampa Email
L'art. 9 della Legge 22/05/2017 n. 81 ha reso integralmente deducibili, entro il limite massimo annuo di 10.000 euro, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno.

 

 Aggiornamento del 29/07/2022:

Delibera bonus crediti ECM ex art.5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni della Legge 17 luglio 2020, n. 77, il CoGeAPS  entro il 31/07/22 procederà automaticamente alla riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio p.v. insieme a quelli già presenti, tra i quali si ricorda il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.

La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista lo svilupperà in coerenza, pari ad almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

 

 Aggiornamento del 24/11/2022

Obbligo ECM in materia di Radioprotezione

Il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 prevede che I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche” (art.2).

“I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare “(art.4).

Sul sito del CoGeAPS nella scheda personale accedendo al tasto sulla barra gialla con la dicitura RADIOPROTEZIONE, si potranno conteggiare, seguendo le indicazioni, i crediti ECM previsti per l’assolvimento della percentuale prevista. 

 

Aggiornamento del 12/01/2023

PROROGA DI UN ANNO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO 2020-2023 PER GLI ECM

Il decreto legge n.198 del 29 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, detto Decreto Milleproroghe, introduce un’importante novità per tutti i professionisti sanitari tenuti alla formazione continua obbligatoria accreditata dal Ministero della Salute: l’obbligo formativo ECM in scadenza il 31 dicembre 2022 scadrà il 31 dicembre 2023.

All’Articolo 4 comma 5 si legge:

All’articolo 5-bis del decreto-legge  29  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le parole:  «triennio  2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «quadriennio 2020-2023».

Pertanto si possono raggiungere il 100% dei crediti necessari entro la fine del 2023.

 

Aggiornamento del 01/03/2023

 

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27-2-2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e in particolare:

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.

Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Il comma 5 prevede, mediante l’aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni:

  • la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n.3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). La nuova disposizione specifica e chiarisce inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;

la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Si ricorda che quest’ultima è stata recentemente ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.

Inoltre, nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quateri del sopra citato D.Lgs. 502/1992):

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.