Attenzione: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all'art. 4 prevede che "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell'Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

Linee Guida Pubblicita Sanitaria FNOMCeO.pdf