Area odontoiatri

IN QUESTA SEZIONE TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI DEDICATE AI PROFESSIONISTI ODONTOIATRI

aggiornamento sulla Professione

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri esprime la propria adesione ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative o celebrative.

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Si pubblicano i DUE Manuali con i relativi allegati redatti dall’AGE.NA.S., del 1° gennaio 2019

1) 
Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM in cui sono stati definiti requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ECM e contiene le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti.

2) 
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Il documento ricorda come l’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I manuali ed i relativi allegati sono disponibili per il download qui sotto, e nel sito Age.na.s.: 
http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

 

pdf 1 Manuale nazionale di accreditamento eventi ECM(754 KB)

pdf ALLEGATO A tabella requisiti minimi e standard(45 KB)

pdf ALLEGATO B modello scheda qualita percepita(19 KB)

pdf ALLEGATO C modello attestato ECM(14 KB)

pdf ALLEGATO D modalita di calcolo durata corso (27 KB) pdf FAD(27 KB)

pdf ALLEGATO (13 KB) pdf E Formazione Sul Campo(13 KB)

pdf ALLEGATO F Formazione A Distanza(31 KB)

pdf 2 Manuale sulla formazione continua professionista sanitario(852 KB)

pdf Allegato I Modello di scheda qualita percepita(19 KB)

pdf Allegato II Attestazione del numero di crediti formativi(19 KB)

pdf Allegato III A Certificazione ECM(18 KB)

pdf Allegato III B Certificazione ECM Medico del lavoro(19 KB)

pdf Allegato IV Domanda diritto di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni(32 KB)

pdf Allegato V Domanda diritto di riconoscimento per sperimentazioni cliniche(32 KB)

pdf Allegato VI Domanda tutoraggio(635 KB)

pdf Allegato VII Domanda diritto di riconoscimento formazione all estero(44 KB)

pdf Allegato VIII Dichiarazione di autoformazione(41 KB)

pdf Allegato IX Domanda di esonero(64 KB)

pdf Allegato X Domanda di esenzione(41 KB)

pdf Allegato XI Domanda di esonero esenzione non previsti(28 KB)

pdf Allegato XII Dossier Formativo 14 12 2017(3.39 MB)

 

Questa notte alcuni criminali ignoranti hanno attaccato la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona deturpando le porte a vetro della sede con stupide scritte che paragonano i medici a nazisti

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche

Il Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 ha ulteriormente modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 prolungando l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31/12/2022.

In data 20/09/2022 è stata aggiornata la dichiarazoine di accessibilità sul sito dell'AGID. Il risultato è consultabile al seguente link: https://form.agid.gov.it/view/040610b4-94d4-4377-b698-cf0294597b81

La scadenza, fissata per il prossimo 31 luglio per presentare il Modello D 2021 sui redditi da lavoro libero professionale prodotti nel 2020 è stata rinviata al 15 settembre dal Consiglio di amministrazione,

Un appuntamento che, soprattutto per chi si approccia per la prima volta alla compilazione del modello, può provocare non poche ansie e preoccupazioni.

Proprio per sgombrare il campo da quelli che possono essere i dubbi più diffusi tra medici e odontoiatri, abbiamo raccolto di seguito alcune delle domande più frequenti che vengono rivolte direttamente all’Enpam da iscritti alle prese con la compilazione.

Triennio 2021-2024

 

COMMISSIONE  "DEONTOLOGIA E BIOETICA"
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Defranceschi Teresiano Segretario Coordinatore
Dr. Giargia Marco Componente Commissione Odontoiatri --
Dr. Lione Luca Consigliere --
Dr. Martines Hugo Consigliere --
Dr. Nobersco Giuseppe Consigliere --

 

 

COMMISSIONE "OSPEDALITA’ PUBBLICA E PRIVATA
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Baricalla Federico Tesoriere Coordinatore
Dr. Buccicardi Duccio Consigliere  --
Dr. Defranceschi Teresiano Segretario  --
Dr. Ferrero Giulio  --  --
Dr. Schiavetta Alessandro  --  --

 

 

COMMISSIONE "MEDICINE DEL TERRITORIO PUBBLICHE E PRIVATE"
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Bosco Edmondo Vicepresidente Coordinatore
Dr. Bocchio Gianluigi Consigliere  --
Dr.ssa Bricco Lara Consigliere  --
Dr.ssa Griseri Sara  Consigliere  --
Dr. Giusto Renato Consigliere  --
Dr. Praino Francesco Bruno Revisore dei conti  --
Dr. Varaldo Emanuele Consigliere  --
Dr. Zunino Gabriele Presidente Commissione Odontoiatri  --
Dr. Giargia Marco Componente Commissione Odontoiatri  --

  

 

COMMISSIONE ed OSSERVATORIO "DISAGIO PROFESSIONALE e STRESS LAVORATIVO"
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.ssa Panunzio Viviana Consigliere Coordinatore
Dr.ssa Artom Patrizia Consigliere --
Dr. Cossetta Edoardo -- --
Dr.ssa Orlando Raffaella -- --
Dr.ssa Poggi Gianna -- --
Dr. Ponte Maurizio -- --

 

 

COMMISSIONE "PRESERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA STORIA DELLA MEDICINA SAVONESE"
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Buccicardi Duccio Consigliere Coordinatore
Dr. Baricalla Federico Tesoriere  --
Dr. Folco Ugo  --  --
Dr. Macciò Alberto Revisore dei conti  --
Dr. Martines Hugo Consigliere  --

 

GRUPPO DI LAVORO - PROBLEMATICHE NELLA "MEDICINA ESTETICA E BENESSERE"
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.ssa Vicari Rosa  -- Coordinatore
Dr. Macciò Alberto Revisore dei conti  --
Dr. Barello Paolo  --  --

 

 

GRUPPO DI LAVORO - CRITICITA' NELL'OSPEDALITA' E RESIDENZIALITA' PRIVATA
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Praino Francesco Bruno Revisore dei conti Coordinatore

 

Delega ENPAM
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.Bosco Edmondo Vicepresidente  --

 

Delega Aggiornamento Professionale
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.Baricalla Federico Tesoriere  --

 

Delega Normativa ECM e Registro
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.Lione Luca Consigliere  --

 

Delega Capo Redattore  Bollettino Professionale
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.Giusto Renato Consigliere  --

 

Delega Giovani Medici
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.ssa Bricco Lara Consigliere  --

 

Delega Pubblicità Sanitaria e Abusivismo
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr.Bocchio Gianluigi Consigliere  --

 

Delega Registro Medicine Non Convenzionali e Integrate
NominativoCaricaUlteriore incarico
Dr. Tomasini Andrea     --



L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona ha commissionato al regista Giovanni Minardi un video per persuadere la popolazione ad adottare corretti comportamenti per prevenire la diffusione del SARS-COV 2, in particolare invita i più giovani ad indossare correttamente le mascherine per evitare di contagiare i loro cari più anziani. Indossare una mascherina è un gesto di grande civiltà e di responsabilità nei confronti del prossimo.

 Consulta le banche dati EBM

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona ha sottoscritto un abbonamento per rendere disponibili gratuitamente a tutti i suoi iscritti DynaMed Plus e Dentistry & Oral Science Source, due autorevoli risorse di aggiornamento e supporto alla pratica clinica basate sulle prove di efficacia.

Il servizio è riservato ai soli iscritti all'Ordine di Savona previo accesso all'area riservata.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi all'Area Servizi ed essere regolarmente iscritto all'Ordine? Per creare un account clicca su questo link..

DynaMed Plus fornisce inoltre  una “App” scaricabile su dispositivi mobili, attiva sia on line che off line, che consente al medico e all'odontoiatra di portare al “letto del malato” e negli studi medici diagnosi più sicure, veloci e risposte terapeutiche più appropriate. Dentistry & Oral Science Source è una banca dati specifica.

(!) ATTENZIONE: la procedura online è rivolta solamente ai neo laureati che stanno effettuando una prima iscrizione all'albo, non è pertanto utilizzabile per il trasferimento.

Per potersi iscrivere agli Albi (Medici o Odontoiatri) dell’OMCeO Savona è necessario:

  1. È necessario essere residenti nella provincia di Savona o avere un domicilio certificabile (in questo caso scannerizzare il contratto di locazione o la “Dichiarazione di ospitalità” presentata alla Autorità di Pubblica Sicurezza e caricarlo nella sezione "Allegati" della procedura, sotto la voce "Altri allegati")
  2. Effettuare il versamento di Euro 168,00 a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale sul C.C.P. n° 8003 - Tasse Concessioni Governative intestato a "Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara".  pdf Scarica bollettino(91 KB)
  3. Il pagamento della tassa di iscrizione all’Ordine di Euro 200,00 (comprendente la tassa di iscrizione da Euro 180,00, la marca da bollo di Euro 16,00 e i diritti di segreteria da Euro 4,00) vengono effettuati direttamente nella procedura attraverso il bottone PagoPA o scaricando l'apposito bollettino
  4. Caricare tutti i documenti richiesti durante la procedura della procedura online, in formato PDF o JPEG: Carta di identità fronte/retro o Passaporto (NB: la nuova patente rilasciata dalla Motorizzazione non è valida), Tessera sanitaria con Codice Fiscale fronte/retro, Foto tessera (in jpg – verrà utilizzata per il tesserino di iscrizione)
  5. Caricare la ricevuta di pagamento di cui al punto 2
  6. Compilare il modello del  pdf Giuramento professionale(248 KB) e allegarlo nello spazio "Altri allegati" della procedura online.
  7. Completare la procedura online scaricando il PDF generato automaticamente, tramite l'apposita icona.

Non si accettano domande di iscrizione non corredate dalla documentazione completa, dalle autodichiarazioni o autocertificazioni previste e dai suddetti versamenti.

L’iscrizione all’Albo sarà deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e, comunque, entro tre mesi dalla data della domanda, sarà comunicata tramite email.

Per eventuali chiarimenti contattare gli uffici dell’Ordine allo (+39) 019.826427 (vedi gli Orari e contatti della Segreteria) o inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per iscriverti clicca sul bottone qui sotto, accedi all'area riservata tramite l'identità digitale SPID e segui la procedura guidata.

Iscriviti subito

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Stampa certificato

In considerazione delle nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a tutela della salute pubblica si raccomanda l’utenza di presentarsi presso gli uffici dell’Ordine SOLO PER CASI URGENTI ED INDIFFERRIBILI. In caso contrario, telefonare al numero 019826427 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nei giorni sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 novembre 2020 si sono svolte le procedure elettorali in terza convocazione per il rinnovo degli Organi degli Ordini delle professioni sanitarie

L'Ordine di Savona propone periodicamente alcuni corsi formativi, ECM e non.

Consulta la pagina EVENTI nell'Area Servizi per rimanere aggiornato su tutti gli eventi e registrati direttamente online!

 

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Triennio formativo ECM 2020/2022

Queste in sintesi le regole stabilite dalla Commissione Nazionale ECM per il triennio formativo 2020/2022, alla luce delle determinazioni assunte in materia.

É confermato l’obbligo formativo di 150 crediti nell’arco del triennio e viene previsto uno “sconto” di 30 crediti per i professionisti che nel precedente triennio  hanno conseguito da 121 a 150 crediti. Lo “sconto” è invece di 15 crediti per coloro che nel precedente triennio hanno conseguito da 80 a 120 crediti. La Commissione ha inoltre attribuito un “premio” di 15 crediti per coloro che nel triennio precedente hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale.

Per la mancanza di crediti ECM nel triennio 2014-2016 e/o nel triennio 2017-2019 si possono sanare accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione “Spostamento Crediti” all’interno della quale è possibile visualizzare l’elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.
Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021 entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare di competenza al triennio 2014-2016 e 2017-2019 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM che sono terminate entro il 31-12-2021. I crediti spostati seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti in altri trienni, utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo ai trienni in cui sono stati originariamente acquisiti o dal quale sono già stati spostati.
Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo sarà automaticamente ricalcolato e aggiornato. È importante ricordare che l’operazione di spostamento è irreversibile per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.
Con la delibera della CNFC del 15-12-2021 è stata inoltre riconosciuta al Co.Ge.A.P.S. la possibilità di procedere d’ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Il pensionamento esenta dall’obbligo ECM - E’ prevista la possibilità di esenzione  per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.
In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione “esenzione”; il professionista può selezionare nel modulo online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico. Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15-12-2021) il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per il pensionamento. In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare le loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

La Commissione Nazionale ECM ha anche deciso che già dal  triennio 2017/2019 i crediti acquisibili mediante autoformazione siano aumentati alla percentuale del 20% del debito formativo individuale (in precedenza era il 10%).

Infine la Commissione Nazionale ECM ha ribadito che l'obbligo formativo, per i giovani neo-iscritti all'Ordine, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

Per la consultazione del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario è possibie consultare la pagina http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf



Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM: Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani 

L'accesso avviene solo con lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) Quando si fa il primo corso ECM vengono inseriti i crediti nel database di Co.Ge.A.P.S., è necessario ricordare che il provider che conserverà lo storico di tutti i corsi e sarà in grado di restituire la certificazione del soddisfacimento dell'obbligo ECM. E' necessario ricordare che chi gestisce il corso ECM, il provider, ha 90 giorni di tempo per trasferire i dati del corso dal momento in cui è terminato il corso. Questo però vale per i soli corsi ECM accreditati a livello nazionale, i crediti ECM dei corsi accreditati dalle regioni, come quelli degli ospedali pubblici, compaiono anche 9 mesi dopo il corso.  E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.
Nella sezione FAQ (Domande frequenti) di questo sito è presente un riepilogo delle principali cose importanti da sapere in materia di ECM.

Per consultarle: www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/256-ecm-alcune-cose-importanti-da-sapere

Modulistica autocertificazione ECM
Stampa Email
Ogni professionista, medico o odontoiatra, può segnalare al COGEAPS alcune fattispecie personali che sono importanti per il corretto conteggio dei crediti ECM fruiti e da fruire.

Tali fattispecie riguardano soprattutto le seguenti ipotesi:
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESONERO dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista ha diritto a vedersi riconosciuto un periodo di ESENZIONE dall'obbligo ECM;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM maturati in qualità di TUTOR;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per riconoscimento di attività formative svolte all'ESTERO;
- casi in cui il professionista intende avvalersi di crediti ECM per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE;
- casi in cui il professionista intende segnalare la propria AUTOFORMAZIONE individuale.

In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica sottostante. L'inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell'area riservata (previa registrazione) tramite la procedura di upload. Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell'anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.

Link utile per la modulistica http://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx

 

Si ricorda che attualmente il certificato di compiuto assolvimento dell'obbligo ECM rilasciato dall'Ordine riguarda esclusivamente il Triennio 2014/2016 e 2017-2019. L'attuale triennio 2020-2022 sarà certificabile solo a conclusione dello stesso.

Scadenze corsi FAD FNOMCeO
Stampa Email
Com'è noto, la FNOMCeO - Federazione Nazionale Ordini dei Medici - organizza corsi FAD (formazione a distanza) sul Governo Clinico, rivolti a tutti i medici e gli odontoiatri italiani, utili per l'acquisizione dei crediti ECM e totalmente gratuiti.

I corsi attualmente attivi sono consultabili sull'apposita pagina della FNOMCeO: https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/ nella quale è possibile registrarsi per poter accedere ai corsi e consultare l'esito dei corsi ai quali si è partecipato.

La FNOMCeO invia automaticamente gli attestati di superamento dei corsi, con indicato il valore di crediti ECM conseguiti, al termine dei corsi stessi.

Deducibilità dei costi per l'ECM
Stampa Email
L'art. 9 della Legge 22/05/2017 n. 81 ha reso integralmente deducibili, entro il limite massimo annuo di 10.000 euro, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno.

 

 Aggiornamento del 29/07/2022:

Delibera bonus crediti ECM ex art.5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni della Legge 17 luglio 2020, n. 77, il CoGeAPS  entro il 31/07/22 procederà automaticamente alla riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio p.v. insieme a quelli già presenti, tra i quali si ricorda il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.

La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista lo svilupperà in coerenza, pari ad almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

 

 Aggiornamento del 24/11/2022

Obbligo ECM in materia di Radioprotezione

Il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 prevede che I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche” (art.2).

“I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare “(art.4).

Sul sito del CoGeAPS nella scheda personale accedendo al tasto sulla barra gialla con la dicitura RADIOPROTEZIONE, si potranno conteggiare, seguendo le indicazioni, i crediti ECM previsti per l’assolvimento della percentuale prevista. 

 

Aggiornamento del 12/01/2023

PROROGA DI UN ANNO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO 2020-2023 PER GLI ECM

Il decreto legge n.198 del 29 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, detto Decreto Milleproroghe, introduce un’importante novità per tutti i professionisti sanitari tenuti alla formazione continua obbligatoria accreditata dal Ministero della Salute: l’obbligo formativo ECM in scadenza il 31 dicembre 2022 scadrà il 31 dicembre 2023.

All’Articolo 4 comma 5 si legge:

All’articolo 5-bis del decreto-legge  29  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le parole:  «triennio  2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «quadriennio 2020-2023».

Pertanto si possono raggiungere il 100% dei crediti necessari entro la fine del 2023.

 

Aggiornamento del 01/03/2023

 

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27-2-2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e in particolare:

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.

Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Il comma 5 prevede, mediante l’aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni:

  • la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n.3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). La nuova disposizione specifica e chiarisce inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;

la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Si ricorda che quest’ultima è stata recentemente ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.

Inoltre, nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quateri del sopra citato D.Lgs. 502/1992):

  • la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
  • i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
  • per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Convenzione PEC GRATUITA per gli iscritti all'Ordine di Savona

È disponibile la convenzione per l'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata Gratuita, per tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici di Savona.

Tale convenzione permette agli iscritti di uniformarsi alle disposizioni di Legge, senza alcun costo ed in maniera semplice ed intuitiva.

La casella PEC non sostituisce la tradizionale casella e-mail eventualmente già posseduta. Infatti i messaggi scambiati da una casella PEC ad un'altra casella PEC hanno valore legale analogo alla raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi può essere utile per comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC, con altri colleghi anch'essi dotati di PEC e con ogni altro soggetto pubblico o privato, comunque dotato di PEC. Viceversa la tradizionale casella e-mail può tranquillamente continuare ad essere utilizzata per tutti i messaggi ai quali non è necessario attribuire valore di lettera raccomandata.

Per completezza di informazione è necessario ricordare che, una volta attivata la casella PEC, gli eventuali messaggi che verranno recapitati in quella casella, anche da parte dell'Ordine, saranno considerati legalmente ricevuti dal destinatario, anche se il messaggio non dovesse venir letto. Infatti, al pari della lettera raccomandata, il recapito di un messaggio nella casella PEC equivale alla firma sulla ricevuta di ritorno. Per questo motivo si raccomanda, una volta effettuata l'attivazione, di tenere costantemente sotto controllo la casella PEC.

Attenzione: Tutte le caselle PEC in convenzione (sia quelle di nuova attivazione che quelle già attive alla data del 13/06/2014) verranno rinnovate automaticamente - ogni 3 anni - a carico dell'Ordine.

Gli iscritti che chiederanno il trasferimento ad altro Ordine o la cancellazione dall'albo avranno 15 giorni di tempo per scaricare e salvare i messaggi presenti nella casella PECTrascorso questo periodo la casella verrà disattivata.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE:

  • Annotarsi o copiare il codice convenzione OMCEO-SV-0004
  • Accedere al portale Aruba PEC - Convenzioni
  • Inserire il codice convenzione OMCEO-SV-0004 (digitandolo sulla tastiera - NO copia e incolla)
  • Nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
  • Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia
  • Inserire i dati richiesti
  • La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono inviati via email in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
  • La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscrittaallegando documento identità al numero di fax 0575 862026.

PER ACCEDERE ALLA PROPRIA CASELLA PEC (DOPO L'ATTIVAZIONE): webmail:  https://webmail.pec.it/index.html

PER IMPOSTARE LA NOTIFICA DEI MESSAGGI RICEVUTI SULLA CASELLA PEC ALLA PROPRIA EMAIL PERSONALE CONSULTARE LA GUIDA IN ALLEGATO

Per ulteriori informazioni e assistenza tecnica: tel. 0575/0504 web http://assistenza.arubapec.it/Main/Default.aspx

Regolamento e modulistica per richiesta di utilizzo 

Richiedi la sala convegni dell'Ordine Medici di Savona per i tuoi eventi.

Regolamento e tariffe nei link sottostanti.

pdf Regolamento sale OMCeO V 1 2018(220 KB)  
pdf Tariffe sale riunioni 2023(204 KB)
pdf Istruzioni operative per la gestione dei locali della sede(145 KB)
Richiesta di utilizzo sale ordinistiche OMCeO SV.pdf

Pagina in allestimento.

Attenzione: il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, all'art. 4 prevede che "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

Alla luce della norma di cui sopra, le raccomandazioni contenute nelle linee di indirizzo dell'Ordine devono considerarsi valide ed efficaci limitatamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

Linee Guida Pubblicita Sanitaria FNOMCeO.pdf

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP)
NOTE INFORMATIVE:
• La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante.
• La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli Albi tenuti presso l'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la Sede Legale.
 
ELENCO DOCUMENTI E MODULI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE
 
1. Domanda di Iscrizione in bollo diretta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la Sede Legale della Società, in relazione all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo
2. Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale valido del Legale Rappresentante
3. Fotocopia Partita IVA e/o Codice Fiscale della Società
4. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del Socio professionista, cui spetti l’amministrazione della Società;
5. Elenco nominativo dei Soci iscritti all’Ordine di Savona, dei Soci iscritti ad altri Ordini (con indicazione dell’Albo di appartenenza) e degli altri Soci professionisti, con indicazione dell’Albo di appartenenza;
6. Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;
7. Certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
8. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
9. Ricevuta di pagamento della TASSA di € 168,00 da versarsi a mezzo c/c postale 8003 intestato Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara Tasse concessioni Governative Codice tariffa: 8617;
10. Versamento della TASSA ANNUALE di €. 600,00 per tassa di iscrizione. Detto versamento potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE: a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT31Z0569610600000002100X73 presso la Banca Popolare di Sondrio – Sede di Savona, specificando nella causale - PRIMA ISCRIZIONE ALBO STP Società (denominazione sociale estesa);
11. Informativa per il trattamento dei dati personali (vedi sezione modulistica del sito)
 
Attenzione: le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.
 
N.B.: qualsivoglia variazione (variazione soci, scopo sociale, cessazione, ecc.) andrà prontamente comunicata all'Ordine a mezzo dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentate, corredata se del caso della necessaria documentazione.

COMMISSIONE GIOVANI MEDICI E SPECIALIZZANDI    
Dr.ssa Lara BRICCO Consigliere Coordinatore
Dr. Giacomo AMERI    
Dr.ssa Ambra BUSCHIAZZO    
Dr. Erik LAGOLIO     
     

 

I membri del Collegio Revisori dei Conti

 

Presidente Dott. Angelo Rosso
Revisore Dr. Alberto Macciò
Revisore Dr.ssa Raffaella Orlando
Revisore supplente Dr. Rodolfo Guglierame

Il moderno giuramento professionale prende le mosse dal cosiddetto Giuramento di Ippocrate, il primo testo deontologico della storia della medicina. Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.

 

Informazione sulla privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679


Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679, con riguardo ai dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, Le forniamo le seguenti informazioni.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, La invitiamo a leggere con attenzione la presente privacy policy poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della normativa applicabile.

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Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona i cui dati di contatto sono riportati in calce all’home page.

 

Responsabile del Protezione Dati

Può contattare il nostro Responsabile Protezione Dati, i cui dati sono pubblicati in apposita sezione del sito internet.

 

Tipi di dati trattati

Per “Dato Personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più̀ elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

I Dati Personali raccolti durante la navigazione sul sito sono i seguenti:

 

    1. dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.

       

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      Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito web, per controllarne il corretto funzionamento e per permettere la corretta erogazione delle varie funzionalità richieste. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web.

 

    1. Dati forniti volontariamente dall'utente. Attraverso il sito si ha la possibilità di fornire volontariamente dati personali come il nome, cognome, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail attraverso il form presente alla pagina “Contatti” ovvero contattando direttamente il Titolare utilizzando i dati di contatto telefonico, fax o e-mail riportati sul sito web. L’OMCeO di Savona tratterà questi dati nel rispetto della normativa applicabile, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti che L'hanno espressamente autorizzata a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire all’OMCeO di Savona da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il Suo utilizzo del Sito in violazione della normativa applicabile.

 

  1. Cookie e tecnologie affini. L’OMCeO di Savona raccoglie dati personali attraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei cookies e tecnologie affini sono disponibili infra nella sezione “cookie policy”.

 

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I Dati Personali che fornisce attraverso il sito saranno trattati per le seguenti finalità:

  1. finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito web, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse;
  2. finalità relative all’adempimento di un obbligo legale;
  3. finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

La base giuridica del trattamento di dati Personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio da Lei richiesto o il riscontro ad una Sua richiesta e non è pertanto necessario il Suo consenso ai sensi della normativa applicabile.

La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di dati personali mentre le finalità di cui ai punti c) e d) rappresentano un trattamento legittimo di dati personali ai sensi della normativa applicabile in quanto, una volta conferiti i dati personali, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui l’OMCeO di Savona è soggetto.

 

Obbligo/facoltà del conferimento dei dati

Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità sopra elencate è facoltativo ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile la navigazione sul sito (o pregiudicarne alcune funzionalità), riscontrare una Sua richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare.

 

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  3. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normativa applicabile.

 

I dati non sono soggetti a diffusione.

 

Strumenti automatizzati

Nel trattamento dei dati personali svolto per le finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati processi decisionali automatizzati.

 

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti durante la navigazione verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione a questo Ordine ed anche successivamente per finalità amministrativo-contabili.

I dati raccolti tramite il form di contatto (feedback) verranno conservati per il tempo strettamente necessario ad evadere le richieste da Lei formulate.

 

Luogo del trattamento dei dati

I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

 

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi, di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, di accedere ai Suoi dati, di chiederne l’origine, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento; ha diritto alla trasformazione in forma anonima e al blocco dei dati trattati in violazione di legge; ha diritto, infine, alla portabilità dei tuoi dati.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Reclami

Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede abitualmente o lavora ovvero del luogo dove si è verificata la presunta violazione.

In Italia l’autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Aggiornamento

La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamenti periodici. La invitiamo pertanto a consultarla periodicamente per essere aggiornato su eventuali sue modifiche.

La commissione Albo Odontoiatri
CaricaNominativo
Presidente Dr. Gabriele Zunino
Vice Presidente Dr. Marco Giargia
Membro CAO Dr. Alberto Barreca
Membro CAO Dr.ssa Raffaella Giudice
Membro CAO Dr. Sergio La Rocca

Premessa

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona ha realizzato il Sito omceosv.it (di seguito “il Sito") con l'obiettivo di fornire informazioni di interesse generale sull'operato e dell'ordine e servizi specifici per i propri iscritti. Nella presente pagina sono riportate le Note legali relative all’utilizzo del Sito. Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso. L’Utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del sito, cliccando sul collegamento “Note legali”.

 

Copyright

La visualizzazione, il download e qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul presente tipo comporta accettazione delle presenti note legali e delle condizioni della licenza con cui sono pubblicati. Salvo ove diversamente indicato, i dati pubblicati sul presente sito sono messi a disposizione con licenza CC-BY 3.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode.

Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e – ove possibile - riportato l'indirizzo web della pagina originale.

 

Il sito è stato realizzato dalla società Tecsis srl.

 

Per l'esercizio lecito della Professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra è obbligatorio, oltre ad essere in possesso della Laurea e della Abilitazione, anche l'iscrizione all'Albo Professionale.

Questo vale anche per gli specializzandi, in quanto anche durante la frequenza dei relativi corsi, questi esercitano a tutti gli effetti la Professione e quindi, la mancata iscrizione all'Albo, comporta l'esercizio abusivo della Professione con le conseguenti responsabilità di tipo penale.

L'iscrizione a seguito del conseguimento della Laurea e della Abilitazione avviene presso l'Ordine della Provincia di residenza, mentre in tutti gli altri casi (trasferimenti, ecc.), l'iscrizione può avvenire anche dove si esercita prevalentemente la Professione.

Ricordiamo inoltre che, la Legge di Bilancio 2019 al comma 536 ha previsto che ... "Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", disposto che si applica quindi sia alle strutture mediche che odontoiatriche.

Disciplina particolare riguarda l'iscrizione dei Professionisti appartenenti ad uno Stato membro dell'UE e di quelli Extra UE.

In questa sezione del sito trovate le indicazioni e la modulistica necessaria per richiedere l'iscrizione agli Albi della Provincia di Savona.

N.B.: La Tassa annuale di Iscrizione per Legge va per anno solare, non è quindi frazionabile.

La Sede dell'Ordine è situata in Piazza Simone Weil, 40 - 17100 Savona - c/o Centro Polifunzionale Le Officine

In questa sezione è possibile effettuare le seguenti stampe, previo accesso al portale:

  • Certificato di iscrizione
  • Modello di Autocertificazione
  • Stato Pagamento Quote + stampa attestazione di pagaento

In questa sezione verranno inserite informazioni e news riguardanti la tematica previdenziale.
Ricordiamo che presso l'Ordine è attivo il servizio di videoconsulenza.

Come funziona

Ogni iscritto interessato alla comunicazione in videoconferenza deve prenotarsi contattando l'Ordine. Nel giorno fissato per l’appuntamento può rivolgere direttamente le sue domande ai funzionari della Fondazione in collegamento audio- video. Al momento della prenotazione è consigliabile che l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permette ai funzionari di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. L’iscritto può avviare la videoconferenza presso l’Ordine, sfruttando una connessione sicura che garantisce la protezione dei dati personali.

Gli altri servizi

La Fondazione ha dato la possibilità all'Ordine di organizzare un vero e proprio sportello telematico per i medici e gli odontoiatri. Agli impiegati si può chiedere di scaricare documenti utili per la propria dichiarazione dei redditi, come la Certificazione unica (Cu) o la certificazione che riepiloga tutti i contributi previdenziali versati. Per farlo è necessario compilare una delega, che è revocabile in qualsiasi momento. 

Area riservata più facile per smartphone e tablet

È online la nuova area riservata per gli iscritti. La sezione, riprogettata per facilitare l’utilizzo attraverso telefoni cellulari e dispositivi mobili, consente ora di consultare con maggiore facilità i propri dati e fare gli adempimenti online. La bacheca virtuale, ridisegnata secondo i criteri del nuovo logo, si adatta infatti automaticamente a smartphone e tablet, rendendo più agevole e veloce l’accesso ai vari servizi.

 

Gli orari di apertura al Pubblico sono i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00

  • Telefono: 019 826427
  • Fax: 019 811036
  • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • PEC (solo per messaggi con rilevanza legale): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il personale degli uffici

Dott.ssa Maria Enrica Fossarello - Funzionario Amministrativo
Sig.ra Monica Vignolo - Collaboratore Amministrativo

Il CoGeAPS è il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie. Organismo nazionale istituito con l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).


Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.


Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

L'obbligo di formazione continua è triennale e viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per triennio pari a 150 crediti formativi. Il numero di 150 crediti ECM si può ridurre a seconda di esoneri ed esenzioni.

Dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

Si ricorda che per conoscere la propria posizione in merito ai crediti ECM acquisiti occorre accedere, con SPID oppure con CIE, alla piattaforma del Co.Ge.A.P.S. Il sito è al link https://application.cogeaps.it/login/ se si seleziona “entra con con spid”

E’ possibile anche scaricare la App di CO.Ge.A.P.S. per smartphone da App Store o Play Store.

Attraverso tale piattaforma il professionista può registrare anche eventuali posizioni che danno diritto, se comunicate, ad esoneri (laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, ecc) o esenzioni (congedo maternità e paternità, adozione e affidamento preadottivo, ecc). Gli allegati utili sono reperibili sul portale Co.Ge.A.P.S. oppure al seguente link: https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

NORMATIVA : https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

 

2022.08.02 - NEWS - il  CoGeAPS   ha avuto l'autorizzazione al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il CoGeAPS, entro il 31 luglio 2022, procede alla applicazione automatica della riduzione di un terzo dello obbligo formativo individuale triennale 2020 2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti ad formazione continua in medicina

Sono stati così riconosciuti l’attività e l’impegno che i professionisti hanno assicurato durante il periodo dell’emergenza da COVID-19.
Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, sarà visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio p.v. insieme a quelli già presenti, tra i quali  il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.
La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; qualora il professionista lo svilupperà in coerenza, pari ad almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

 

 

Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


 

 

 

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TECNOLOGIE INFORMATICHE - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78

 

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

 

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.

 

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47

 

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia medica.

 

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca.

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del finanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo diverso.

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in particolare conto le differenze di genere.

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante, deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello studio.

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione su qualunque rivista.

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.

 

CONFLITTO DI INTERESSI - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30

 

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

 

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.

10 .I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.

11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.

14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.

17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.

18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitarela pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(Delibera n.112 del 18/07/2014 e s.m.i.)

 

 

TITOLO I

CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1

Definizione

Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.

Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.

Art. 2

Potestà disciplinare

L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.

Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.

 

 

TITOLO II

DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 3

Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.

Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.

Art. 4

Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico

L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 5

Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.

Art. 6

Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.

Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure.

Art. 7

Status professionale

In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.

Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale.

Art. 8

Dovere di intervento

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.

Art. 9

Calamità

Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10

Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.

Art. 11

Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12

Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Art. 13

Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazioneè una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.

Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.

Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.

Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 14

Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:

- l’adesione alle buone pratiche cliniche;

- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;

- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;

- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Art. 15

Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.

Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.

Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.

Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

Art. 16

Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.

Art. 17

Atti finalizzati a provocare la morte

Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18

Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica

I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Art. 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il medico assolve agli obblighi formativi.

L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

 

 

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20

Relazione di cura

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Art. 21

Competenza professionale

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.

Art. 22

Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 23

Continuità delle cure

Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 24

Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Art. 25

Documentazione sanitaria

Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati sensibili.

Art. 26

Cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Art. 27

Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.

È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

Art. 28

Risoluzione del rapporto fiduciario

Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.

Art. 29

Cessione di farmaci

Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.

Art. 30

Conflitto di interessi

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 31

Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Art. 32

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.

Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.

Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente.

Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

 

 

TITOLO IV

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO

Art. 33

Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.

Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.

Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Art. 34

Informazione e comunicazione a terzi

L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35

Consenso e dissenso informato

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.

Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36

Assistenza di urgenza e di emergenza

Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

Art. 37

Consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.

Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 38

Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte dipersona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 39

Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

 

 

TITOLO V

TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 40

Donazione di organi, tessuti e cellule

Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all’informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.

Art. 41

Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari.

Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.

Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità di lucro.

 

 

TITOLO VI

SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA

Art. 42

Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione

Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.

Art. 43

Interruzione volontaria di gravidanza

Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell’ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.

L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44

Procreazione medicalmente assistita

Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento.

Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.

È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.

Art. 45

Interventi sul genoma umano

Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci.

Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.

Art. 46

Indagini predittive

Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.

Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati.

Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.

Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.

 

 

TITOLO VII

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 47

Sperimentazione scientifica

Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita.

La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento.

Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale.

Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 48

Sperimentazione umana

Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della persona.

La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso.

Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale.

Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione.

Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.

Art. 49

Sperimentazione clinica

Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.

La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore.

Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.

Art. 50

Sperimentazione sull’animale

Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

 

 

TITOLO VIII

TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE

Art. 51

Soggetti in stato di limitata libertà personale

Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.

Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 52

Tortura e trattamenti disumani

Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato.

Art. 53

Rifiuto consapevole di alimentarsi

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.

 

 

TITOLO IX

ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 54

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Art. 55

Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 56

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

E' consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

Art. 57

Divieto di patrocinio a fini commerciali

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

 

 

TITOLO X

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58

Rapporti tra colleghi

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59

Rapporti con il medico curante

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca.

Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.

Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.

Art. 60

Consulto e consulenza

Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale, propone il consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.

Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al caso.

Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.

Art. 61

Affidamento degli assistiti

i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica.

 

 

TITOLO XI

ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 63

Medicina fiscale

Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.

Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul rispettivo operato.

 

 

TITOLO XII

RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

Art. 64

Rapporti con l’Ordine professionale

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.

Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività.

Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

Art. 65

Società tra professionisti

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale.

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;

- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento;

- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza;

- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle regole deontologiche.

Art. 67

Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione

Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione.

Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.

 

 

TITOLO XIII

RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 68

Medico operante in strutture pubbliche e private

Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l’autonomia professionale.

In attesa della composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.

Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.

Art. 69

Direzione sanitaria e responsabile sanitario

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.

Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

Art. 70

Qualità ed equità delle prestazioni

Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita.

Il medico deve esigere da parte della struttura incui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.

 

 

TITOLO XIV

MEDICINA DELLO SPORT

Art. 71

Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva

La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un’adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Art. 72

Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica

Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell’integrità psico-fisica, in particolare valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l’attività agonistica.

Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall’attività sportiva intrapresa.

Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all’Autorità competente e all'Ordine.

Art. 73

Doping

Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli.

Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.

 

 

TITOLO XV

TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 74

Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie

Il medicodeve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.

Art. 75

Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche

Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.

 

 

TITOLO XVI

MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76

Medicina potenziativa

Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive dell’individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione.
Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a fronte di benefici non terapeutici ma potenziativi.

Art. 76 BIS

Medicina estetica

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.


Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

 

TITOLO XVII

MEDICINA MILITARE

Art. 77

Medicina militare

Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.

Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui.

È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.

In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

 

 

TITOLO XVIII

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA

Art. 78

Tecnologie informatiche

Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche.

Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole partecipazione della persona assistita.

Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.

Art. 79

Innovazione e organizzazione sanitaria

Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina.

Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.

 

 

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.

Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia medica.

Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’aggiornamento.

 

Allegati

Allegato Art. 30

Allegato Art. 47

Allegato Art. 78 

 

pdf CODICE DEONTOLOGIA MEDICA(223 KB)

In questa sezione saranno presenti informazioni sulla Formazione a Distanza ed alcuni link a corsi FAD della FNOMCeO

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative al personale

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Interventi straordinari e di emergenza.

 

Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

 


 

 

 

Con decorrenza dall'annualità 2018 sino alla data di pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web istituzionale (ove non modificata ed aggiornata) si attesta che l’Ordine Professionale ha provveduto alla scelta del contraente per acquisti di beni e servizi, forniture unicamente tramite affidamenti diretti (ed eventuale acquisizione di preventivi ai fini della comparazione qualitativa e economica) ex art.36 comma 2 lett.a), in considerazione del fatto che l’Ordine ha provveduto unicamente a affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.

Per detta ragione, non ricorrendo la fattispecie ed in assenza di dati da pubblicare, nella presente sezione Bandi di Gara e Contratti non risultano pubblicate informazioni concernenti procedure di affidamento di differente tipologia rispetto a quella sopra indicata, né sono pubblicati dati conseguenti all’esperimento di dette tipologie di procedure di affidamento, diverse dall’affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a), quali, in via esemplificativa: avvisi di preinformazione, evidenza di avvio delle procedure ed esiti delle stesse, nomina di commissioni giudicatrici, cv dei componenti e verbali delle commissioni e tutti gli ulteriori oneri non applicabili per gli affidamenti diretti.

In considerazione della natura e tipologia degli affidamenti (beni di consumo o affidamenti dettati da specifiche esigenze le quali emergono nel corso dell'anno) l'Ordine non redige un programma biennale degli acquisti.

Nel periodo sopra indicato non sono occorse ipotesi di modifiche soggettive, varianti, subappalti, affidamenti di somma urgenza, etc. da pubblicarsi ai sensi dell’art.37 c.1 lett.b) D.Lgs 33/2013 e art.29 c.1 D.Lgs 50/2016.

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle performance

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Enti controllati

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Attività e procedimenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Provvedimenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Bilanci

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Beni Immobili e Gestione Patrimonio

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Controlli e rilievi sull'amministrazione

spreadsheet All 2.1 A Griglia rilevazione al 31-05-2022 per amministrazioni par 1.1(32 KB)

pdf Allegato 1.1 alla delibera ANAC n 201 2022(257 KB)

pdf Allegato 3 alla delibera ANAC n 201 2022(159 KB)

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Servizi erogati

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Pagamenti dell'Amministrazione

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Opere pubbliche

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alla Pianificazione e governo del territorio.

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

 

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

 


 

 

 

Non sono stati inseriti contenuti personalizzati

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Informazioni ambientali.

 

 

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

 


 

 

 

Non sono stati inseriti contenuti personalizzati

Normativa di riferimento

 

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Strutture sanitarie private accreditate.

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

 


 

 

 

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Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Altri contenuti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici

Normativa di riferimento

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

 


 

 

 

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Il modo più semplice ed immediato per accedere all'Ordine è utilizzare i Servizi online. Puoi accedere da pc, smartphone o tablet e interagire con gli uffici amministrativi dell'Ente.

 

 

Servizi in area pubblica:

  • * Ricerca iscritti ALBI
  • * Gestioni Eventi  (attuale)
  • Eenco medici per sostituzioni MMG
  • Elenco Mecici per sistituzioni PLS

 

Servizi che presuppongono una registrazione:

  • * Certificato di iscrizione
  • * Modello di Autocertificazione
  • * Stato Pagamento Quote + stampa attestazione di pagaento
  • Gestioni Eventi  (Nuova)
  • Pubblicazione annunci per elenchi sostituzioni

 

  • Richiesta Prima Iscrizione
  • Richiesta di iscrizione per trasferimento
  • Richiesta cancellazione

 

  • Visualizzazione dati detenuti dall'Ordine (anagrafica, lauree, abilitazioni, specializzazioni, ecc.)
  • Richiesta modifica/integrazione (anagrafica, lauree, abilitazioni, specializzazioni, qualifiche, ecc.)
  • Richiesta tesserino (es. causa smarrimento)
  • Richiesta contrassegno "Medico in Visita"

 

 

 

 

Normativa di riferimento

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 


 

 

 

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Normativa di riferimento

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

 


 

 

 

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In questo articolo vanno inserite:

  • Link a pag della trasparenza con dati di fatturazione
  • spiegazione di obbligo di Fatture PA
  • split payment

.....

MEDICINE NON CONVENZIONALI - Elenco Esercenti

In data ........, con Deliberazione n. ......, a seguito dell'Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 e in ossequio a quanto comunicato dalla FNOMCEO con Comunicazione n. 9/2015, il Consiglio Direttivo dell’OMCeO ......... ha istituito gli elenchi dei Professionisti esercenti Medicine non Convenzionali in seno all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di ...........

In data ........ il Consiglio Direttivo ha istituito la Commissione che ha il compito di valutare i requisiti ed i titoli dei Medici e degli Odontoiatri interessati all’inserimento nello speciale elenco. La composizione della Commissione risulta quindi come segue: ......................... (questi ultimi due per l’agopuntura), ........... (per la fitoterapia), ............ (per l’omeopatia), ........... (per l’omotossicologia) e ............. (per la medicina antroposofica).

Gli elenchi previsti dall’Accordo Stato-Regioni sono tre:

  1. AGOPUNTURA
  2. FITOTERIA
  3.  EOPATIA suddivisa in: OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA e ANTROPOSOFIA.

 

 

Come si è arrivati agli ELENCHI ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI:

L’Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013 ha definito le modalità tassative per la formazione dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, a tutela della salute dei cittadini e di un corretto esercizio della Professione.

L’art. 1 di detto Accordo definisce il campo di applicazione, sancendo che l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata di esclusiva competenza e responsabilità professionale del Medico chirurgo e dell’Odontoiatra .......

Noi tutti nell’esercitare la nostra professione o in una corsia ospedaliera o nel territorio, affrontiamo ogni giorno le problematiche concrete del mondo sanitario.
Immersi in questa quotidianità constatiamo che la riflessione bioetica più elevata, in qualche modo più teorica, è un approfondimento sicuramente affascinante, però presenta un abisso rispetto alla realtà concreta......

 

 

 

La Scuola di Etica Medica dell’Ordine
SFOGLIA GLI ELABORATI 2011  >>>

Normativa di riferimento

Art. 13, c. 1, lett.  d),  d.lgs. n. 33/2013
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle  pubbliche amministrazioni
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.


 

 

 

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In questa sezione è possibile accedere ai numeri di telefono e alle caselle di posta elettronica istituzionale, come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 33/2013.

 

  • Telefono: 019826427
  • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La commissione Albo Medici
CaricaNominativo
Presidente Dr. Luca Corti
Vicepresidente Dr. Edmondo Bosco
Tesoriere Dr. Teresiano Defranceschi
Segretario Dr. Federico Baricalla
Consigliere Dr. Gianluigi Bocchio
Consigliere Dr.ssa Lara Bricco
Consigliere Dr. Duccio Buccicardi
Consigliere Dr. Renato Giusto
Consigliere Dr.ssa Sara Griseri
Consigliere Dr. Antonio Langone
Consigliere Dr. Maurizio Lanteri
Consigliere Dr. Luca Lione
Consigliere Dr. Giuseppe Noberasco
Consigliere Dr.ssa Viviana Panunzio
Consigliere Dr.ssa Elisa Zanelli

Di seguito i membri del Consiglio Direttivo.
CaricaNominativo
Presidente Dr. Luca Corti
Vicepresidente Dr. Edmondo Bosco
Segretario Dr. Federico Baricalla
Tesoriere Dr. Teresiano Defranceschi
Consigliere Dr. Gianluigi Bocchio
Consigliere Dr.ssa Lara Bricco
Consigliere Dr. Duccio Buccicardi
Consigliere Dr. Marco Giargia (CAO)
Consigliere Dr. Renato Giusto
Consigliere Dr.ssa Sara Griseri
Consigliere Dr. Antonio Langone
Consigliere Dr. Maurizio Lanteri
Consigliere Dr. Luca Lione
Consigliere Dr. Giuseppe Noberasco
Consigliere Dr.ssa Viviana Panunzio
Consigliere Dr.ssa Elisa Zanelli
Consigliere Dr. Gabriele Zunino (CAO)

Compiti di Direttore Sanitario delle strutture odontoiatriche

 

pdf Direzione Sanitaria(413 KB)

 

Il Presidente Nazionale della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri dott. Raffaele Iandolo nella comunicazione del 27-03-19 fa presente che - dal 1° gennaio 2019 sono entrati in vigore, dopo l'approvazione della Commissione Nazionale per la Formazione continua, il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Senza entrare nel merito di tutte le novità contenute in queste pubblicazioni che sono integralmente dal sito AgeNas al seguente link http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx , il Presidente evidenzia un'importante indicazione relativa alla sponsorizzazione degli eventi ECM e della pubblicità di prodotti di interesse sanitario in occasione degli stessi eventi.

 

pdf FNOM CAO Corsi ECM(540 KB)