Il Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 ha ulteriormente modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 prolungando l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31/12/2022.

Questi in sintesi i punti principali della normativa attualmente vigente:

  • i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
  • la regolarità vaccinale costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria;
  • in caso di accertato pericolo per la salute la vaccinazione può essere omessa o differita. In tal caso, a norma del DPCM 04/02/2022, è necessario che il Medico di Medicina Generale del soggetto obbligato o il Medico Vaccinatore delle strutture pubbliche e private accreditate rilasci il certificato digitale di esenzione o differimento che è l'unico documento con validità erga omnes che giustifica l'omissione della vaccinazione;
  • in caso di sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione l'obbligo vaccinale è differito per il periodo previsto dalle Circolari Ministeriali;
  • gli Ordini professionali, tramite le rispettive Federazioni Nazionali, verificano lo stato vaccinale dei propri iscritti sulla Piattaforma nazionale DGC e, qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo primario, invitano gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni o la sopravvenienza di infezione da Covid;
  • in caso di inosservanza, gli Ordini professionali adottano un atto di accertamento che determina l'immediata sospensione dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo;
  • per i neo-laureati, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione all'Albo.

 

La norma contenuta nel Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 che testualmente recita: "A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 [...] che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo" deve intendersi riferita al rilascio del Green Pass, ma non modifica l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, che prevede la somministrazione della dose booster dopo 4 mesi dall'avvenuta infezione (vedasi Circolari Ministero Salute)


 

IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARSCOV-2

Si riportano di seguito i documenti relativi alla pubblicazione del DECRETO LEGGE 31 MARZO 2021 N 44 RECANTE "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARSCOV-2" (GU N.79 DEL 1-4-2021).

 Documenti:

PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI SCIENTIFICI SUL COVID-19 FACCIAMO RIFERIMENTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE SANITA'

       Istituto Superiore Sanità